Art. 7

Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati Non spetta pensione, assegno o indennita' nei casi in cui l'invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita', dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidita', alcuna nociva influenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art7 · fonte su Normattiva