Art. 95

[1]Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare

[2]La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno. Nei casi di cui al precedente comma la liquidazione dell'assegno e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come corrisposte al decorato.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art95 · fonte su Normattiva