Art. 32 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti