Art. 32Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art32 · fonte su Normattiva