Art. 37Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300. ((Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto e' punito, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

  • a)se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 20 a L. 40;
  • b)se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 100 a L. 200)). ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485)). Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art37 · fonte su Normattiva