Art. 55

[1]di pensione in caso di condanna penale.

[2]Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996.

[3]Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:

  • a)se si tratta di condanna temporanea, la pensione sara' corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrera' nei suoi diritti;
  • b)se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art55 · fonte su Normattiva