Art. 59

[1]Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.

[2]Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

[3]Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto. Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art59 · fonte su Normattiva