Art. 12Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma

Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge 1. Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione e' respinto, la deliberazione e' subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale. 2. Se il decreto non e' convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato e' predisposto a cura del Ministero di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art12 · fonte su Normattiva