Art. 23Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi e' trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art23 · fonte su Normattiva