Art. 78 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55
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Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva