Art. 9T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art9 · fonte su Normattiva