Art. 45
[1]Testo Unico-art. 45
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo Unico-art. 45
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI CIVILI E MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 45, PRIMO COMMA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER GLI UFFICIALI ED I SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA - DISPARITA' NON GIUSTIFICATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 45, primo comma, del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 914, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, rimossi, destituiti o che cessino dal servizio per condanna fa, in materia di pensione, un trattamento differenziato, rispetto agli ufficiali che si trovino nelle medesime condizioni: i primi hanno diritto a pensione soltanto se hanno compiuto venti anni di servizio, mentre per gli ufficiali sono sufficienti quindici anni. Ed invero non sussistono motivi atti a giustificare la disparita' di trattamento praticato a persone appartenenti alle stesse Forze armate e che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione.
Riguarda ancheart. 45 r.d. 70/1995
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914, nella parte in cui per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626; dichiara non fondata la questio…
ECLI:IT:COST:1971:144 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 45
Testo unico-art.45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
Art. 1
Testo unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
Art. 45
Testo unico-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
Art. 2
Testo unico-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
Art. 45
TESTO UNICO-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
Art. 3
Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914~art45 · fonte su Normattiva