Art. 10 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 10; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 6)
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[1]Il Ministro per la grazia e giustizia, assunte, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni, procede alla nomina degli assessori, formando, per ogni Circolo di Corte d'assise, un albo fino a raggiungere il numero stabilito per ciascun Circolo.
[2]E' in facolta' del Ministro di procedere alla nomina di assessori anche se si tratta di cittadini non iscritti negli elenchi del podesta' o non compresi nelle proposte dei capi delle Corti di appello, purche' abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del Circolo pel quale vengono nominati.
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