Art. 16R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, o della successiva, se la prima e' stata rinviata a nuovo ruolo, il presidente della Corte d'assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato se comparso o del suo difensore, fa l'appello nominale dei nove assessori estratti e chiama a prestare servizio cinque dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

[2]Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facolta' di disporre che presti servizio anche un altro assessore nella qualita' di supplente.

[3]Se, per l'assenza degli assessori o per un'altra causa, non sia possibile costituire in tal modo la Corte, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni assessore mancante, e dispone per la immediata citazione, anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

[4]Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire il Collegio.

[5]Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

[6]Gli assessori estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art16 · fonte su Normattiva