Art. 20 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 19
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[1]Rispetto agli assessori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme sull'incompatibilita', astensione, e ricusazione di cui agli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale. La cognizione dei motivi di incompatibilita', astensione e ricusazione degli assessori ovvero del consigliere spetta al presidente della Corte d'assise.
[2]La cognizione dei motivi di ricusazione del presidente spetta al primo presidente della Corte d'appello.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva