Art. 23 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 22
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[1]Gli assessori, durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio, sono parificati ai consiglieri di Corte d'appello nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.
[2]Agli assessori e' dovuta una indennita' di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici e' ridotta alla meta'.
[3]Tale indennita' e' soggetta alla riduzione del 12 per cento, a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.
[4]Agli assessori che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre la indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di terza classe.
[5]Le stesse indennita' sono dovute anche all'assessore citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva