Art. 24 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 23
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[1]L'assessore che chiamato a prestare servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, puo' essere, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000, a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge.
[2]Il decreto puo' essere revocato dallo stesso presidente della Corte d'assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nella impossibilita' di presentarsi.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva