Art. 7R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 7; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 5)

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[1]Presso ogni Comune e' tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nel Comune stesso, che hanno i requisiti per essere nominati assessori con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nome e cognome, del nome del padre, dell'eta', della residenza e della categoria per la quale sono iscritti nell'elenco.

[2]Nel mese di aprile di ogni anno, a cominciare dal 1936, il podesta' procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro che li hanno acquistati e rettificando, altresi', i mutamenti di condizione e di residenza.

[3]L'elenco riveduto e' affisso per dieci giorni consecutivi all'albo comunale e chiunque ritiene di essere stato indebitamente cancellato od omesso o indebitamente iscritto puo', non oltre i cinque giorni successivi, reclamare per iscritto al primo presidente della Corte d'appello.

[4]Il reclamo e' presentato al segretario del Comune che ne rilascia ricevuta.

[5]L'interessato puo' presentare ricorso su foglio bollato al Ministro per la grazia e giustizia, quando ritenga di essere stato indebitamente escluso dall'elenco degli eleggibili ed il reclamo al primo presidente non sia stato proposto in termine o non sia stato accolto.

[6]Il Ministro, assunte le informazioni necessarie, se ritiene fondato il ricorso, ordina, pel tramite del primo presidente della Corte d'appello, che il nome della persona esclusa sia aggiunto all'elenco formato dal podesta'.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art7 · fonte su Normattiva