Art. 8 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 8
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[1]Entro il giorno 20 del successivo mese di maggio il podesta' trasmette copia dell'elenco di cui all'articolo precedente, insieme con i reclami che siano stati presentati, al primo presidente della Corte d'appello, il quale decide sui reclami stessi disponendo le cancellazioni o le iscrizioni di coloro che sono stati indebitamente iscritti, cancellati od omessi.
[2]In nessun caso la decisione sui reclami puo' ritardare la trasmissione dell'elenco indicato nell'art. 9 al Ministro per la grazia e giustizia.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva