Art. 19

[1](Art. 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonche' per le quote di partecipazione in societa' ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione ed, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente art. 17. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 67 del presente Testo unico, notificano alle societa' od enti, aventi sede nella propria circoscrizione, l'accertamento del valore dei titoli e delle quote, relativamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente. Contro tale accertamento la societa' od ente puo', entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla Commissione competente per territorio ad eseguire la valutazione dei titoli ai fini dell'imposta di negoziazione. Per la risoluzione delle vertenze si osservano le norma valevoli per l'accertamento dell'imposta, di negoziazione; la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria e' affidata, nel giudizio di primo grado, ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, nel giudizio da' secondo grado, all'Ispettore compartimentale per le imposte dirette competente per territorio. Il valore definitivamente accertato nei confronti della societa' od ente in conformita' dei commi precedenti si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta, dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime. Per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito non quotato in borsa, si adotta la valutazione in base alla quale e' stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947, non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art19 · fonte su Normattiva