Art. 95
[1](Art. 88 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Per quanto non e' previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva