Art. 112

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona. Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art112 · fonte su Normattiva