Art. 131

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere. Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art131 · fonte su Normattiva