Art. 133

Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilita' di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale. Qualora, in una determinata localita', non sia possibile istituire scuole convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, puo' autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purche' rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art133 · fonte su Normattiva