Art. 136

Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera. Esse compiono un corso annuale che comprende:

  • a)nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
  • b)un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica. Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art136 · fonte su Normattiva