Art. 137

Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'articolo 135, e' necessario per ottenere la nomina a capo sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali. Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente. Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilita' del personale medico.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art137 · fonte su Normattiva