Art. 170

Il medico o il veterinario che ricevano, per se' o per altri, denaro o altra utilita' ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti ((con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda)) da lire duemila a cinquemila. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541)). Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna ((...)) importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Testo vigente dal 12 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art170 · fonte su Normattiva