Art. 87

Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto. Al detto personale e', inoltre, vietato:

  • a)di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;
  • b)di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale e' addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
  • c)di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art87 · fonte su Normattiva