Art. 89

Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che e' devoluto a favore del personale addetto al laboratorio. La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non puo' eccedere, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art89 · fonte su Normattiva