Art. 13
[1]Concorso di violazioni e continuazione
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata di un quinto. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. 5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita' e non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 18 e 20 non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
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