Art. 2

[1]Principio di legalita' e proporzionalita'

[2](articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. 4. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art2 · fonte su Normattiva