Art. 52-bis

[1]((Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche))

[2]1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La sanzione di cui al primo periodo e' ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.))

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art52bis · fonte su Normattiva