Art. 69 tricies — Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale
[1](( (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546))).
[2]1. ((Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.))
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