Art. 75

[1]Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

[2](articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  • a)l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
  • b)l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art75 · fonte su Normattiva