Art. 85

[1]Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

[2](articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo e' superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art85 · fonte su Normattiva