Art. 126 t.u.s.l. — Parapetti
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva