Art. 132 t.u.s.l.Relazione tecnica

La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

  • a)descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
  • b)caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  • c)indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  • d)calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  • e)istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • f)istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • g)schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art132 · fonte su Normattiva