Art. 132 t.u.s.l. — Relazione tecnica
La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
- a)descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- b)caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- c)indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- d)calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- e)istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- f)istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- g)schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
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