Art. 149 t.u.s.l. — Paratoie e cassoni
Paratoie e cassoni devono essere:
- a)ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- b)provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva