Art. 154 t.u.s.l. — Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva