Art. 186 t.u.s.l. — Cartella sanitaria e di rischio
Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva