Art. 194 t.u.s.l.Misure per la limitazione dell'esposizione

Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

  • a)adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • b)individua le cause dell'esposizione eccessiva;
  • c)modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art194 · fonte su Normattiva