Art. 201 t.u.s.l. — Valori limite di esposizione e valori d'azione
Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
- a)per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- 1)il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
- 2)il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
- b)per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- 1)il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
- 2)il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva