Art. 201 t.u.s.l.Valori limite di esposizione e valori d'azione

Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

  • a)per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
  • 1)il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
  • 2)il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
  • b)per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
  • 1)il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
  • 2)il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art201 · fonte su Normattiva