Art. 230 t.u.s.l. — Cartelle sanitarie e di rischio
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva