Art. 238 t.u.s.l. — Misure tecniche
Il datore di lavoro:
- a)assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
- b)dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c)provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva