Art. 267 t.u.s.l. — Definizioni
Ai sensi del presente titolo s'intende per:
- a)agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b)microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c)coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva