Art. 267 t.u.s.l.Definizioni

Ai sensi del presente titolo s'intende per:

  • a)agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • b)microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • c)coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art267 · fonte su Normattiva