Art. 35 t.u.s.l.Riunione periodica

Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

  • a)il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • b)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • c)il medico competente, ove nominato;
  • d)il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
  • a)il documento di valutazione dei rischi;
  • b)l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati:
  • a)codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  • b)obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art35 · fonte su Normattiva