Art. 35 t.u.s.l. — Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
- a)il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c)il medico competente, ove nominato;
- d)il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a)il documento di valutazione dei rischi;
- b)l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a)codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b)obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva