Art. 18

Quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla societa' quotata. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. E' fatta salva la possibilita' di quotazione in mercati regolamentati di societa' a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Testo vigente dal 8 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art18 · fonte su Normattiva