Art. 9 — Gestione delle partecipazioni pubbliche
Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti di organi interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della societa', della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della societa'. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Testo vigente dal 8 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva