Art. 103 — Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio
Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva