Art. 221 — Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva