Art. 51 — Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili
Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto elle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva